Divieti mezzi pesanti luglio 2026: sono previsti diversi divieti di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.
Il riferimento ufficiale è il Decreto Ministeriale n. 325 del 12 dicembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina i divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi e negli altri giorni dell’anno 2026 considerati particolarmente critici per la circolazione stradale. Il decreto è stato pubblicato dal MIT nella sezione normativa ed è relativo al calendario dei divieti per l’anno 2026.
Calendario divieti mezzi pesanti luglio 2026
Secondo l’Allegato A del Decreto Ministeriale n. 325/2025, nel mese di luglio 2026 i divieti sono previsti nelle seguenti giornate:
| Data | Giorno | Orario divieto |
|---|
| 4 luglio 2026 | sabato | 08:00 – 16:00 |
| 5 luglio 2026 | domenica | 07:00 – 22:00 |
| 11 luglio 2026 | sabato | 08:00 – 16:00 |
| 12 luglio 2026 | domenica | 07:00 – 22:00 |
| 18 luglio 2026 | sabato | 08:00 – 16:00 |
| 19 luglio 2026 | domenica | 07:00 – 22:00 |
| 24 luglio 2026 | venerdì | 16:00 – 22:00 |
| 25 luglio 2026 | sabato | 08:00 – 16:00 |
| 26 luglio 2026 | domenica | 07:00 – 22:00 |
| 31 luglio 2026 | venerdì | 16:00 – 22:00 |
Luglio è quindi un mese particolarmente sensibile per la programmazione dei trasporti, perché ai divieti domenicali si aggiungono blocchi il sabato e due divieti nel pomeriggio del venerdì, il 24 luglio e il 31 luglio.
A chi si applicano i divieti mezzi pesanti
Il decreto riguarda i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane. Il calendario si applica anche agli autoveicoli per trasporto cose, alle macchine agricole e ai veicoli eccezionali o ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo le specifiche agevolazioni, esenzioni o autorizzazioni previste dal decreto.
Il calendario non si applica invece ai trattori stradali che viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per raggiungere il luogo di aggancio di un semirimorchio, nei casi previsti dal decreto.
Agevolazioni per trasporti da e verso l’estero
Il decreto prevede alcune agevolazioni per i veicoli impegnati in trasporti internazionali, purché muniti di documentazione idonea.
Per i veicoli provenienti dall’estero, l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore, se la documentazione attesta l’origine del viaggio e la destinazione del carico. Per i veicoli diretti all’estero, la fine del divieto è anticipata di 2 ore, se la documentazione attesta la destinazione del carico.
Il decreto precisa inoltre che i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti verso questi territori, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
Agevolazioni per Sardegna, Sicilia e trasporto intermodale
Sono previste agevolazioni specifiche anche per i collegamenti da e verso le isole.
Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, l’inizio del divieto può essere posticipato di 4 ore; per quelli diretti in Sardegna, la fine del divieto può essere anticipata di 4 ore, sempre con documentazione idonea. Per i veicoli che circolano in Sardegna e sono diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi verso la restante parte del territorio nazionale, il divieto non si applica se sono muniti di documentazione e titolo di viaggio o prenotazione per l’imbarco.
Per la Sicilia, il decreto prevede agevolazioni collegate al traghettamento: in alcuni casi l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore o di 2 ore, e la fine del divieto può essere anticipata di 2 ore, secondo le condizioni indicate dal decreto.
Il trasporto intermodale, prevede agevolazioni e casi di esclusione dal divieto per veicoli diretti a interporti, terminal intermodali, porti, aeroporti o utilizzati in trasporti combinati strada-rotaia e strada-mare, purché vi sia documentazione idonea sulla destinazione, sulla prosecuzione del viaggio o sul titolo di viaggio.
Veicoli e servizi esentati dai divieti mezzi pesanti
Il decreto individua alcune categorie di veicoli e servizi per cui i divieti mezzi pesanti non si applicano.
Sono esentati, tra gli altri, i veicoli appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Regioni ed enti territoriali.
Sono inoltre esclusi dal divieto alcuni servizi pubblici essenziali, anche quando i veicoli circolano scarichi, tra cui:
- fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;
- nettezza urbana e raccolta rifiuti;
- trasporto di rifiuti urbani verso smaltimento o recupero;
- pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
- servizi postali;
- servizi radiotelevisivi;
- pronto intervento ed emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale;
- altri servizi pubblici destinati a esigenze collettive urgenti, purché documentate.
Merci esentate dai divieti
Il decreto prevede anche l’esenzione per veicoli che trasportano esclusivamente determinate tipologie di merci, anche se circolano scarichi.
Tra queste rientrano:
- forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili;
- forniture di viveri o merci indispensabili alle attività della marina mercantile;
- giornali, quotidiani e periodici;
- prodotti per uso medico;
- prodotti alimentari deperibili da trasportare in regime ATP;
- prodotti agricoli rapidamente deperibili, come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non germogliati, uova da cova e miele non invasettato;
- sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;
- biancheria e prodotti collegati destinati o provenienti da lavanderie industriali che servono strutture sanitarie o socioassistenziali.
Sono inoltre esentati, alle condizioni previste dal decreto, i veicoli che trasportano animali vivi, tra cui pulcini destinati all’allevamento, animali destinati alla macellazione, animali vivi provenienti dall’estero, animali destinati a manifestazioni agonistiche autorizzate e api per nomadismo.
Divieti mezzi pesanti: Casi particolari di esclusione
I divieti mezzi pesanti non si applicano anche in alcuni casi operativi specifici.
Tra questi rientrano i veicoli prenotati per la revisione, limitatamente ai giorni feriali e al percorso più breve tra la sede dell’impresa e il luogo della revisione; i veicoli che devono raggiungere urgentemente un’officina di riparazione fuori dal centro abitato; e i veicoli che rientrano alla sede dell’impresa o alla residenza o domicilio del conducente, purché si trovino entro 80 km al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
Autorizzazioni in deroga: quando possono essere richieste
Oltre alle esenzioni già previste, il decreto consente alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di autorizzare deroghe per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza.
Le deroghe possono essere autorizzate esclusivamente nei seguenti casi:
- trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli già esentati, per evitarne il deterioramento;
- trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento, quando necessario per garantire l’approvvigionamento;
- trasporti collegati a specifiche esigenze di cantiere, quando non programmabili fuori dal periodo di divieto;
- trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, quando l’organizzazione produttiva o distributiva richieda il trasferimento immediato;
- veicoli utilizzati per fiere e mercati;
- veicoli utilizzati per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive;
- veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità, limitatamente a viaggi singoli non programmabili fuori dal divieto;
- veicoli provenienti dall’estero diretti esclusivamente ad aree attrezzate per la sosta o autoporti in prossimità della frontiera;
- altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza, legati a emergenze particolari e specifiche.
I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori verdi, con lettera “a” minuscola nera, fissati in modo ben visibile sulle fiancate e sul retro.
Come richiedere la deroga
La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere presentata, di norma, almeno 10 giorni prima della data prevista per la partenza alla Prefettura della provincia di partenza. In alternativa, può essere presentata alla Prefettura della provincia in cui ha sede l’impresa che esegue il trasporto. Per i veicoli provenienti dall’estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine dove inizia il viaggio in territorio italiano.
La domanda deve indicare il giorno o periodo di circolazione richiesto, la targa del veicolo o dei veicoli, le località di partenza e arrivo, il percorso previsto, la tipologia di merce o attrezzatura e le motivazioni che rendono necessario il trasporto in deroga.
Merci pericolose: attenzione alle regole aggiuntive
Per le merci pericolose appartenenti alle classi ADR 1 e 7, il decreto prevede divieti più estesi: oltre ai giorni indicati nel calendario, il trasporto è vietato, per qualunque quantità e indipendentemente dalla massa del veicolo, dalle 8:00 alle 24:00 di ogni sabato e dalle 0:00 alle 24:00 di ogni domenica nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2026.
Sono previste deroghe specifiche per alcune casistiche, tra cui trasporti per comprovate necessità di servizio, fuochi artificiali di IV e V categoria con autorizzazione prefettizia, merci pericolose di classe 1 legate a cantieri di opere di interesse nazionale e merci di classe 7 per esigenze urgenti in ambito sanitario.
Divieti mezzi pesanti: pianificare i trasporti a luglio 2026
Il calendario di luglio richiede una pianificazione precisa, soprattutto per i trasporti nazionali, le consegne urgenti, i rientri, le tratte intermodali e i trasporti collegati a fiere, eventi, cantieri o merci deperibili.
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